L’ambito fiscale italiano è in continua evoluzione, portando spesso modifiche significative che interessano tanto i contribuenti quanto l’amministrazione fiscale. Un esempio rilevante è l’introduzione della nuova procedura di accertamento con adesione per i debiti fiscali.
Questa innovazione normativa, inserita nel recente decreto di attuazione della Legge Delega sul concordato preventivo, merita un’analisi approfondita per capirne le nuove opportunità e i cambiamenti che comporta.
Nuovo accertamento con adesione: contesto e finalità
Il decreto sul concordato preventivo, che include la nuova normativa sull’accertamento con adesione dei debiti fiscali, mira a creare un sistema più equo e trasparente nelle relazioni fiscali.
Fondamentale è la previsione che l’Amministrazione finanziaria non possa procedere con l’emissione di un atto di accertamento senza un contraddittorio preventivo con il contribuente.
Questa disposizione rafforza il principio di collaborazione tra Fisco e contribuenti e si inserisce nel quadro più ampio della riforma dello Statuto del Contribuente, andando a modificare l’approccio tradizionale in materia di accertamenti e contenziosi fiscali.
Infatti, il contraddittorio preventivo rappresenta una delle pietre miliari di questa riforma.
La nuova normativa distingue chiaramente tra l’accertamento con adesione e il contraddittorio preventivo, non solo in termini procedurali ma anche per quanto concerne i tempi di risposta e di azione. Questo cambiamento permette una maggiore flessibilità e un approccio maggiormente dialogativo nei confronti del contribuente, offrendo la possibilità di discutere e chiarire eventuali problematiche prima che vengano presi provvedimenti definitivi.
Nuovo accertamento con adesione: procedura e benefici per il contribuente
La procedura di adesione è un aspetto centrale della nuova normativa e presenta diverse opzioni per il contribuente.
A partire dal 30 aprile 2024, quando il Fisco invierà una comunicazione preliminare allo schema di provvedimento, il contribuente sarà invitato a presentare un’istanza di adesione. Questa scelta comporta la rinuncia al contraddittorio ma offre in cambio uno sconto sulle sanzioni.
Si tratta di una novità significativa che introduce un elemento di flessibilità ed eventuale convenienza per il contribuente, che ora ha la possibilità di gestire in modo più proattivo la propria situazione fiscale.
Diverse opzioni per l’adesione e variazioni nelle sanzioni
Il contribuente può scegliere tra tre diverse opzioni di adesione:
- Presentare l’istanza per avvisi di accertamento o rettifica, o per atti di recupero esclusi dal contraddittorio preventivo, entro il termine per il ricorso;
- Presentare l’istanza per avvisi di accertamento o rettifica, o per atti di recupero soggetti al contraddittorio preventivo, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di provvedimento;
- Presentare l’istanza entro 15 giorni dalla notifica di avviso di accertamento o rettifica, se in quella fase sono state presentate solo osservazioni sullo schema di provvedimento.
Come intuibile, le sanzioni applicabili variano in base alla tempistica e alla modalità di adesione del contribuente:
- se il contribuente aderisce entro 30 giorni dalla comunicazione di accertamento, le sanzioni si riducono della metà;
- se il contribuente, invece, non presenta l’istanza di adesione e riceve poi l’atto impositivo, avrà ulteriori 15 giorni per richiedere l’accertamento con adesione.
Novità sul recupero dei crediti
Questa procedura non si applica solo agli avvisi di accertamento tradizionali ma anche ai casi di recupero di crediti d’imposta fruibili in modo irregolare. Le nuove scadenze per l’accertamento sono:
- 5 anni per il credito non spettante;
- 8 anni per i crediti ritenuti inesistenti.
L’adesione a questa procedura comporta una riduzione significativa delle sanzioni, pari a un sesto del minimo previsto, ma esclude la possibilità di restituire tali importi a rate o in compensazione.
Limiti e restrizioni del nuovo accertamento con adesione
Un aspetto importante da sottolineare è che il contribuente che ha già presentato un’istanza per l’utilizzo dello strumento non può riproporla dopo la ricezione dell’avviso di accertamento o della notifica di rettifica.
Questa restrizione si applica sia per le imposte sui redditi e l’IVA sia per le altre imposte indirette, garantendo così un equilibrio tra flessibilità e responsabilità fiscale.