La Legge di Bilancio 2022 ha riformato la disciplina sugli ammortizzatori sociali.
Da qui, sono emerse numerose modifiche che, complici gli interventi passati, hanno contribuito a creare un po’ di confusione in merito.
Con l’obiettivo di dipanare eventuali dubbi, forniamo un quadro sullo stato dell’arte inerente gli interventi a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro. Includendo, altresì, i recenti chiarimenti forniti dall’Inps.
Prima di addentrarci nelle modifiche quantitative sulle quali il legislatore è recentemente intervenuto, vale la pena evidenziare le principali variazioni qualitative.
Queste sono da un lato l’ampliamento della platea dei beneficiari, includendo anche apprendisti e lavoratori a domicilio, precedentemente esclusi. Dall’altro, l’intervento sulla disciplina della Cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo di integrazione salariale e di altri Fondi di solidarietà bilaterali.
Dal punto di vista quantitativo, poi, la Legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha variato alcune aliquote contributive in tema di trattamenti di integrazione salariale, prevedendo delle riduzioni per l’anno 2022.
Di seguito, esponiamo sinteticamente la contribuzione ordinaria e addizionale dovuta, rispetto alle diverse tipologie di ammortizzatore sociale, anche alla luce dei chiarimenti provenienti dalla Circolare INPS n. 76 del 30 giugno 2022.
Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
Ecco di seguito la schematizzazione del quantum dovuto a titolo di contribuzione ordinaria per la Cassa integrazione guadagni ordinaria.
Per quanto riguarda, invece, la contribuzione addizionale, la Legge di Bilancio non ha modificato le aliquote, pertanto il dovuto da parte del datore di lavoro è esposto di seguito.
Si ricorda che le seguenti percentuali sono calcolate sulla retribuzione totale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate:
- fino a 52 settimane fruite: il 9%;
- da 53 a 104 settimane fruite: il 12%;
- oltre le 104 settimane fruite: il 15%.
Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
Nei casi di attivazione della cassa integrazione straordinaria, la contribuzione ordinaria non prevede aliquote differenti al variare della dimensione aziendale, come avviene invece per la cassa integrazione ordinaria.
La media occupazionale rileva però nei casi di riduzione contributiva, laddove prevista. In particolare, se in un semestre la media degli occupati in azienda è inferiore ai limiti dimensionali, la riduzione contributiva non può essere riconosciuta per i mesi in cui l’occupazione è stata inferiore.
La contribuzione addizionale dovuta dal datore di lavoro, in caso di utilizzo del trattamento straordinario di cassa integrazione, è pari alle aliquote della cassa integrazione ordinaria:
- fino a 52 settimane fruite: il 9%;
- da 53 a 104 settimane fruite: il 12%;
- oltre le 104 settimane fruite: il 15%.
Fondo di integrazione salariale (FIS)
A far data dal 1° gennaio 2022, il Fondo di Integrazione Salariale FIS vuole tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti di realtà aziendali che:
- occupano almeno un dipendente,
- non sono destinatari della cassa integrazione ordinaria e non sono coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (bilaterali alternativi e territoriali delle Province di Trento e Bolzano).
Si fa presente che anche la riduzione delle aliquote contributive per il 2022 è ripartita tra datori di lavoro e lavoratori che sopporteranno, rispettivamente, due terzi e un terzo del pagamento dell’importo.
Inoltre, qualora il datore di lavoro voglia fare ricorso al Fondo di integrazione salariale, dovrà pagare un contributo addizionale del 4% della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori dipendenti.
Di seguito, la schematizzazione della contribuzione ordinaria FIS e di quella prevista per il 2022, al variare delle dimensioni aziendali:
Quale Codice di autorizzazione utilizzare?
Parte della confusione in materia era dovuta anche all’utilizzo dei codici di autorizzazione da utilizzare per saldare correttamente la contribuzione dovuta.
Fortunatamente, la sopracitata circolare Inps n. 76/2022, ha espresso chiarimenti in merito.
I pagamenti di competenza del periodo da luglio a dicembre 2022 dovranno utilizzare i seguenti codici di autorizzazione, evidenziando che “0G”, “0W” e “9E” assumono il seguente nuovo significato:
In conclusione, segnaliamo che, a partire da gennaio 2023, i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” saranno eliminati dalle posizioni contributive attive e sarà attribuito il codice di autorizzazione “9N”.
Il suo significato sarà il seguente: “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”.