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Conferimenti in natura in SRL: risposta dell’Agenzia all’interpello 171/2024

Clarity Group 5 Settembre 2024 Nessun commento

I conferimenti in natura in SRL sono un aspetto cruciale nella costituzione e nel funzionamento delle società a responsabilità limitata. Infatti, oltre ai classici conferimenti in denaro, le SRL possono beneficiare anche dei conferimenti in natura, una pratica che permette ai soci di apportare beni materiali o immateriali al capitale sociale.

Dopo una breve introduzione, questo articolo esplora le procedure inerenti ai conferimenti in natura in SRL, le valutazioni necessarie e le implicazioni fiscali connesse, condividendo la recente risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 171/2024.

Conferimenti in natura in SRL: procedura e responsabilità

I conferimenti in natura in SRL consistono nell’apporto di beni diversi dal denaro, come ad esempio immobili, macchinari, brevetti, licenze o addirittura partecipazioni societarie. Questi beni vengono trasferiti alla società al fine di costituire o incrementare il capitale sociale.

A differenza dei conferimenti in denaro, che sono immediatamente liquidi, i conferimenti in natura richiedono una valutazione precisa e formale, poiché il valore di tali beni deve essere accuratamente determinato per garantire l’equilibrio finanziario della società e la tutela dei creditori.

Infatti, la procedura per effettuare conferimenti in natura in una SRL è regolata dall’articolo 2465 del Codice Civile. Tale norma stabilisce che, al momento della costituzione della società o dell’aumento di capitale, è necessaria una perizia giurata di stima redatta da un esperto. Tale soggetto ha il compito di valutare il valore dei beni conferiti e di garantire che tale valutazione sia conforme al valore di mercato. È essenziale che la perizia sia completa e accurata, poiché il suo scopo è evitare che il capitale sociale venga sovrastimato, mettendo così a rischio i creditori della società.

Una volta redatta la perizia, i soci devono approvarla e il valore attribuito ai beni nella perizia diventa il valore ufficiale del conferimento e viene iscritto nel bilancio della società come capitale sociale.

Un aspetto cruciale dei conferimenti in natura riguarda la responsabilità dei soci. Secondo l’articolo 2466 del Codice Civile, il socio che conferisce beni in natura è responsabile verso la società e verso i terzi per l’esistenza e il valore dei beni conferiti. Se il valore effettivo dei beni dovesse risultare inferiore rispetto a quanto stabilito nella perizia, il socio dovrà risarcire la società per la differenza. Questo principio mira a garantire la corretta capitalizzazione della società e a prevenire abusi.

Implicazioni fiscali dei conferimenti in natura in SRL

Dal punto di vista fiscale, i conferimenti in natura possono avere diverse implicazioni. Innanzitutto, il conferimento di un bene in natura può generare una plusvalenza tassabile, qualora il valore attribuito al bene in sede di conferimento sia superiore al costo storico del bene stesso.

Questa plusvalenza sarà soggetta a imposta sul reddito delle società (IRES) o imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a seconda del regime fiscale applicabile al socio conferente.

Inoltre, il conferimento in natura può essere soggetto a imposta di registro, che viene calcolata in base al tipo di bene conferito. Ad esempio, nel caso di conferimento di un immobile, l’imposta di registro sarà applicata sulla base del valore del bene.

Risposta all’Interpello 171/2024

Il 20 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta all’Interpello n. 171, affrontando il delicato tema del trattamento fiscale dei conferimenti in natura effettuati da una società in un’altra.

Il caso specifico riguarda una S.p.A. che, avendo costituito una nuova S.r.l., ha conferito a quest’ultima alcuni beni. La S.p.A., nel tentativo di chiarire i propri obblighi fiscali, ha posto due importanti quesiti all’Agenzia delle Entrate.

Il primo quesito riguardava la determinazione della base imponibile dell’IVA per i beni conferiti, in conformità con l’articolo 13, comma 1, del D.P.R. 633/1972. La S.p.A. chiedeva chiarimenti su come calcolare l’IVA dovuta, considerando che i conferimenti in società sono generalmente assimilabili a cessioni a titolo oneroso.

Il secondo quesito si concentrava sulla modalità di calcolo del valore da confrontare con il costo non ammortizzato dei beni conferiti, al fine di determinare la minusvalenza o plusvalenza rilevante ai fini IRES e IRAP, ai sensi degli articoli 9, 86 e 101 del TUIR e dell’articolo 5 del D.Lgs. 446/1997. La S.p.A. suggeriva che il valore da considerare dovesse essere l’importo dell’aumento di capitale e del sovrapprezzo determinato dalla perizia di stima dei beni conferiti.

Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i conferimenti in natura sono effettivamente soggetti a IVA, in quanto considerati equivalenti a cessioni a titolo oneroso. La base imponibile IVA, secondo l’Agenzia, deve essere calcolata sull’aumento di capitale della società conferitaria, incluso il sovrapprezzo e eventuali somme aggiuntive versate come conguaglio.

Per quanto riguarda la determinazione della plusvalenza o minusvalenza ai fini IRES e IRAP, l’Agenzia ha ribadito che, in base all’articolo 9, comma 2 del TUIR, il valore normale dei beni conferiti rappresenta il corrispettivo del conferimento, indipendentemente dall’aumento di capitale.

Di conseguenza, l’Agenzia non ha condiviso l’approccio suggerito dalla S.p.A., secondo cui il valore dell’aumento di capitale e del sovrapprezzo dovesse essere considerato come il valore normale ai fini della determinazione della rilevanza fiscale.