Il contesto normativo italiano ha recentemente introdotto delle modifiche significative riguardanti i crediti edilizi bloccati per i privati alle prese con debiti erariali e, quindi, una nuova gestione e l’inutilizzo dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi per i soggetti che presentano pendenze fiscali.
Queste modifiche hanno impattato direttamente sulla fruibilità dei crediti d’imposta legati a interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica, tra cui il noto Superbonus 110%.
La novità legata ai crediti edilizi bloccati impedisce l’utilizzo di tali crediti d’imposta per quei soggetti che presentano debiti superiori a 10.000 euro nei confronti dell’Erario, non solo relativi a imposte erariali ma anche ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Questo si traduce in una sospensione dell’utilizzabilità dei crediti fino a quando il debito non viene saldato.
Crediti edilizi bloccati: funzionamento, obiettivo e ratio
La disposizione riguardante lo stop dei crediti edilizi per i debitori dello Stato, significa che i contribuenti con debiti fiscali pendenti non possono beneficiare della cessione o della compensazione dei crediti derivanti da bonus edilizi fino alla regolarizzazione della propria situazione debitoria con l’Agenzia delle Entrate.
Questa disposizione punta a prevenire che soggetti inadempienti possano fruire dei vantaggi fiscali previsti per gli interventi edilizi incentivati, come il Superbonus 110% e altri bonus legati alla ristrutturazione e all’efficienza energetica.
Al fine di agevolare la gestione dei crediti d’imposta ed evitare abusi, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la propria piattaforma per la cessione dei crediti, introducendo funzionalità che permettono ai contribuenti di comunicare in modo efficace la non utilizzabilità dei crediti edilizi per cause diverse dal superamento dei termini.
Tra le novità, figura la possibilità di ridurre il valore dei crediti inutilizzabili tramite comunicazione all’Agenzia, seguendo specifiche procedure dettagliate nella guida aggiornata a gennaio 2024.
È importante sottolineare che, nonostante le nuove disposizioni, la comunicazione obbligatoria dei crediti non utilizzabili non ha permesso di quantificare in modo esatto l’entità dei crediti d’imposta effettivamente bloccati, rendendo difficile stimare l’effettivo impatto della normativa e adottare misure risolutive per la crisi di liquidità che ha colpito le imprese del settore edilizio.
Queste misure rappresentano uno sforzo da parte del legislatore di bilanciare la necessità di stimolare gli investimenti nel settore edilizio con l’esigenza di garantire la corretta riscossione delle entrate fiscali e prevenire l’abuso delle agevolazioni fiscali da parte di soggetti inadempienti.
Crediti edilizi bloccati: quali sono?
È il Decreto Legge n. 39 del 29 marzo 2024 la fonte normativa che ha introdotto importanti modifiche nell’ambito dell’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi, ponendo nuovi vincoli specifici per i contribuenti con pendenze fiscali.
La norma, inserita nel contesto più ampio delle disposizioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura previste dall’art. 121 del Decreto Legge 34/2020, mira a regolamentare più strettamente l’accesso alle agevolazioni fiscali per gli interventi di miglioramento edilizio.
Le modifiche normative specificano che i crediti d’imposta legati a una serie di interventi edilizi non sono utilizzabili in compensazione per quei soggetti che presentano debiti superiori a 10.000 euro nei confronti dell’Erario.
Gli interventi edilizi a cui fa riferimento la normativa riguardano:
- il recupero del patrimonio edilizio;
- l’efficienza energetica;
- le misure antisismiche;
- il bonus facciate;
- l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
- gli interventi per il superamento di barriere architettoniche.
Questa restrizione si applica a debiti derivanti sia da iscrizioni a ruolo che da carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali o atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Come si è detto in apertura, il blocco alla compensazione dei crediti d’imposta è temporaneo e persiste fino alla regolarizzazione dei debiti, permettendo poi l’utilizzo del credito residuo fino a concorrenza degli importi dovuti.
Tuttavia, nonostante la sospensione, i termini di utilizzo delle quote annuali del credito restano inalterati, richiedendo ai cessionari di fruire dei crediti derivanti da bonus edilizi entro le scadenze prestabilite, a meno che il debito non sia stato saldato. Pertanto, in tale caso, il credito potrebbe comunque essere scaduto nel frattempo.
Va precisato, infine, che l’approfondimento delle modalità attuative di questa disposizione, e la sua effettiva implementazione, sono attesi in un futuro regolamento ministeriale.