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Credito d’imposta beni strumentali ordinari: richieste entro il 31 dicembre 2022

Circolari e News
Clarity Group 1 Dicembre 2022 Nessun commento

È ancora possibile richiedere il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali ordinari entro il 31 dicembre 2022.

In particolare, si tratta di beni a utilizzo pluriennale utilizzati per l’attività di impresa ma diversi da quelli rientranti nelle misure previste dal modello Industria 4.0 che sono, invece, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui all’allegato A della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016.

La possibilità di ottenere tale credito di imposta riguarda le imprese gli esercenti arti e professioni e i lavoratori autonomi e l’agevolazione, da richiedere entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, spetterà fino al mese di giugno 2023, esclusivamente al verificarsi di specifiche condizioni.

La nascita di tale agevolazione è prevista dalla Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30/12/2020) e prevede che i beneficiari siano tutte le imprese residenti nel territorio italiano, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui esercitano l’attività, dalla dimensione e dal regime fiscale con cui determinano il reddito dell’impresa, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Spese oggetto del credito di imposta

Presupposto oggettivo per poter usufruire del credito d’imposta è l’aver sostenuto spese per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate all’interno del territorio, nel periodo successivo al 16 novembre 2020.

Le condizioni e le misure dell’agevolazione sono poi stabilite dai commi da 1052 a 1058-ter della predetta Legge e variano in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

In particolare, al verificarsi di talune condizioni, i contribuenti sopra indicati potranno accedere al beneficio agevolativo a seconda che i bene per cui gli investimenti sono stati realizzati riguardino l’allegato A o B della legge 232/2016 e nello specifico:

  1. beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”. in questa macro categoria possono esservi compresi anche i beni immateriali come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni a patto che siano connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”;
  2. beni diversi dai precedenti, comunemente intesi e definiti ordinari o “non 4.0”.

Va anche specificato che l’agevolazione inerente il credito di imposta oggetto del presente articolo subentra alle precedenti disposizioni del super ammortamento e dell’iper ammortamento che prevedono una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile.

Attualmente, nonostante alcune modifiche successivamente intercorse in merito alla Legge di Bilancio 2021, la possibilità di usufruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali “ordinari” (non 4.0), terminerà il 31 dicembre 2022, sia per le imprese sia per gli esercenti arti e professioni e per i lavoratori autonomi.

Tale precisazione si rende necessaria poiché differisce da quanto previsto per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali rientranti nel modello Industria 4.0, in virtù del fatto che, solo le imprese che porranno in essere tali investimenti, potranno usufruire del credito d’imposta fino al 31 dicembre 2025.

Differimento di 6 mesi

Vale la pena anche evidenziare un punto rilevante, ossia la possibilità di ottenere un differimento di 6 mesi sul termine finale ottenibile in entrambe le fattispecie appena esaminate. Si tratta quindi di una proroga della scadenza, rispettivamente fino al 30 giugno 2023 oppure 30 giugno 2026, a condizione che entro la data ordinaria stabilita, vale a dire quella del 31 dicembre 2022 oppure 31 dicembre 2025, si sia proceduto a emettere l’ordine del bene e che il venditore abbia regolarmente accettato tale ordine di acquisto.

Ulteriore condizione necessaria per poter usufruire dello slittamento del termine ordinario è che l’acquirente abbia provveduto al pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene stesso.

Requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso al credito di imposta

Dal punto di vista dei requisiti soggettivi resta fermo quanto stabilito dal comma 1052, ossia che il credito d’imposta non spetta:

  • alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta  amministrativa, concordato  preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura  concorsuale;
  • alle imprese destinatarie di  sanzioni  interdittive  ai  sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

In ogni caso, le imprese ammesse al credito d’imposta, potranno fruire del beneficio spettante a condizione che rispettino la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

I requisiti oggettivi sono invece stabiliti dal successivo comma 1053, che esclude:

  • i mezzi di trasporto a motore indicati nell’art. 164, comma 1, TUIR quali autovetture, autocaravan, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto);
  • i beni oggetto di coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i particolari beni inerenti Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua, indicati nell’allegato 3 della Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per tutti i soggetti beneficiari dell’agevolazione e per i relativi beni rientranti nella misura, sarà riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 6%.