Il comma 812 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) aveva introdotto un nuovo credito di imposta al fine di agevolare e sostenere le spese sostenute per i sistemi di accumulo di energia integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
L’obiettivo era quello di fornire un incentivo e un aiuto alle persone fisiche nell’attuare misure di contenimento degli sprechi energetici per ridurre l’utilizzo di energia prodotta da combustibili fossili.
Il 6 maggio 2022 è poi intervenuto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di regolamentarne la ratio e il funzionamento di questa misura agevolativa, ma fino a poco tempo fa, non si conoscevano ancora le istruzioni operative per potervi accedere.
È stato, infatti, il recente provvedimento n. 382045/2022 dell’Agenzia delle Entrate a definirne le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per poter richiedere l’accesso al credito d’imposta.
Tale credito è relativo alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Ed è rivolto alle sole persone fisiche.
Informazioni sull’istanza per la richiesta del beneficio
Per potersi veder riconosciuto il credito di imposta per i sistemi di accumulo di energia, le persone fisiche che hanno sostenuto spese inerenti durante il 2022, dovranno presentare la relativa istanza.
In particolare, il MiSe fa presente che l’istanza deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche e deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2023.
L’istanza per la richiesta del beneficio può essere inviata direttamente dalla persona fisica che ha sostenuto le spese oppure da un soggetto da questa incaricato e autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali, come operatori Caf e Dottori Commercialisti.
In entrambi i casi, l’invio andrà effettuato tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Qualora ci si renda conto di aver compiuto degli errori nell’invio dell’istanza, sempre nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2023, si potrà procedere a un nuovo inoltro di domanda, poiché il sistema informatico ritiene valida l’ultima istanza regolarmente trasmessa, che va quindi a sostituire quelle precedenti.
Allo stesso modo e con le stesse modalità, in caso di istanza irregolarmente richiesta, il richiedente può presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta.
Quando si saprà se si è beneficiari del credito di imposta?
Per tale credito, l’Agenzia delle Entrate ha una disponibilità di 3 milioni di euro e pertanto non è stato stabilito un importo fisso del credito che verrà riconosciuto a ciascun richiedente.
Il provvedimento ha infatti stabilito che gli uffici pubblicheranno la percentuale del bonus utilizzabile da ciascun richiedente entro 10 giorni dalla scadenza della presentazione dell’istanza, in aprile quindi.
Nel caso in cui queste risultino inferiori al limite di spesa, il valore del beneficio può arrivare fino al 100 per cento della spesa sostenuta.
Infine, nel rispetto di una gestione trasparente del flusso telematico, entro 5 giorni dall’invio della domanda, il richiedente riceverà una ricevuta di accettazione o di scarto della domanda.
Come si può utilizzare il credito di imposta per i sistemi di accumulo di energia?
Il credito d’imposta ricevuto prevede che venga utilizzato con un’unica modalità, ossia all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese in diminuzione delle imposte dovute.
Trattandosi di spese sostenute durante il 2022, il credito andrà inserito nel modello unico o 730 2023, anno di imposta 2022 appunto.
Solo qualora il credito di imposta non sia, in parte o in toto, utilizzabile nella dichiarazione 2023, è consentito il riporto del credito non utilizzato nei periodi di imposta successivi.
Da questa disposizione emerge quindi l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione mediante modello F24.