L’articolo 124, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto la riduzione dell’aliquota IVA applicabile alla cessione di specifici beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione della pandemia di COVID 19, tra i quali segnaliamo:
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali:
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile,
- visiere e occhiali protettivi,
- tute di protezione,
- calzari e soprascarpe,
- cuffie copricapo,
- camici impermeabili,
- camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri
Per la cessione di tali beni viene prevista:
- l’esenzione IVA sino al 31/12/2020 con diritto di detrazione;
- l’applicazione dell’aliquota del 5% a partire del 01/01/2021.
In data 30/05/2020 l’Agenzia delle dogane ha emanato la circolare n. 12 con i primi chiarimenti in merito all’applicazione della nuova disciplina precisando, innanzitutto, che il regime di esenzione si applica a partire dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
Inoltre, l’Agenzia delle Dogane ha elencato in modo tassativo i beni, attraverso i relativi codici della tariffa doganale (TARIC), per i quali trova applicazione la nuova disciplina agevolativa IVA. Per i beni non rientranti in tale elenco si continua ad applicare l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
All’allegato 1 si riporta elenco, con i relativi codici TARIC, la cui descrizione può essere consultata al seguente indirizzo Internet:
https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/TaricServlet
selezionando la voce Nomenclature in alto a sinistra, poi TARIC e INDICE.