Si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022, riguardante il regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, con il quale ha modificato il proprio precedente orientamento in tema di obbligo di pagamento entro il 31 dicembre 2022, indicando, al contrario, che è sufficiente la sola delibera di distribuzione entro il 31/12/2022, indipendentemente dal fatto che il pagamento avvenga in data successiva.
Si ricorda che la Legge di bilancio 2018 ha modificato il regime impositivo dei redditi di capitale “percepiti” dal 1° gennaio 2018 conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni qualificate, estendendo la stessa aliquota nella misura del 26 per cento nonché le medesime modalità di tassazione previste per le partecipazioni non qualificate.
Il legislatore però ha introdotto una deroga a tale principio generale di decorrenza del regime di tassazione degli utili prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, prevedendo che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Tale regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva, modificando quindi il proprio orientamento precedente con il quale aveva invece ritenuto necessario anche il pagamento entro il 31/12/2022.
L’Agenzia, ora, spiega che in termini generali, per le società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili.
La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa. In ogni caso vi è il diritto dell’Amministrazione finanziaria di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti.