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Distribuzione utili formatisi sino all'esercizio in corso dal 31/12/2017: il regime fiscale transitorio applicabile | Clarity Group

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Clarity Group 28 Ottobre 2022 Nessun commento

Con la Risposta n. 454/2022 del 16 settembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è sufficiente la delibera di distribuzione degli utili entro il 31/12/2022 per poter fruire del regime fiscale transitorio applicabile alle distribuzioni di utili alle persone fisiche che detengono partecipazioni qualificate, ma è necessario anche il pagamento al socio persona fisica entro la stessa data del 31/12/2022.

Si ricorda che la Legge di bilancio 2018, ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni “qualificate” ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per tali redditi la tassazione nella misura del 26 per cento, con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta ovvero dell’imposta sostitutiva.

Le nuove disposizioni «si applicano ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019». 

Il comma 1006 della stessa Legge, prevede l’applicazione di un regime transitorio che stabilisce che «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022» continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente. 

In particolare, ai predetti utili derivanti da partecipazioni “qualificate”, continua ad applicarsi il regime previgente di cui all’articolo 47, comma 1, del Tuir in base al quale gli utili derivanti da partecipazioni “qualificate”, non percepiti nell’esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica con una imponibilità parziale nella misura del: 

–  40% per gli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007; 

– 49,72% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, (articolo 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2008); 

– 58,14% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017).

 

Pertanto secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella sopracitata risposta n. 454/2022, il regime transitorio di favore è applicabile solo a quelle distribuzioni utili deliberate entro il 31/12/2022 e pagate al socio entro lo stesso termine. 

I pagamenti di utili successivamente al 31 dicembre 2022, benché deliberati entro tale data, verranno assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta del 26% trattenuta direttamente in fase di erogazione.