Il 31 dicembre 2022 è alle porte e questa data è importante anche in virtù del regime transitorio di tassazione dei dividendi.
La Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) era intervenuta in merito alla tassazione dei redditi di capitali e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalle partecipazioni qualificate, percepiti dalle persone fisiche. In particolare, la sopracitata legge aveva previsto una tassazione del 26%, con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta ovvero dell’imposta sostitutiva.
Come spesso accade a seguito di interventi normativi in materia fiscale, la legge aveva previsto anche un regime transitorio – previsto al comma 1006 – per le distribuzioni di utili formatisi sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate entro il 31 dicembre 2022.
In virtù di questo, l’Agenzia delle Entrate si era espressa anche con la specifica risoluzione n.56/E del 6 giugno 2019, affermando che: “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017”.
Pertanto, per gli utili deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continua ad applicarsi il regime di tassazione precedente alla legge di bilancio 2018.
In particolare, si precisa che gli utili che conservano il precedente regime impositivo, concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile del contribuente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, con le seguenti aliquote:
- 40% per gli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- 49,72% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- 58,14% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Al fine di consentire una corretta applicazione del regime transitorio, la società dovrà dare evidenza delle riserve di utili prodotte negli esercizi mediante il Prospetto del capitale e delle riserve del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali.
Per coerenza, anche nella certificazione relativa agli utili deliberati fino al 31 dicembre 2022, deve essere data separata indicazione degli utili distribuiti in relazione a ciascun periodo di maturazione.
I più recenti chiarimenti sul regime transitorio dei dividendi
Se quanto detto fino a questo momento era conosciuto e conclamato, lo stesso non si può dire per un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
Tale chiarimento arriva tramite risposta a un interpello formulato da una società che chiedeva lumi sul regime transitorio da applicare ai dividendi maturati dal 2017 al 2022 e deliberati entro il prossimo 31 dicembre.
In particolare, l’interpello n. 454/2022 dell’Agenzia delle Entrate contiene una risposta inattesa sul regime transitorio introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, ossia che per potersi avvalere del regime transitorio dei dividendi non è sufficiente deliberarli entro il 31 dicembre 2022, ma è necessario anche corrisponderli.
Tale posizione dell’Agenzia vuole essere coerente con la ratio dell’istituzione del regime transitorio che “deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale”.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate istituisce una sorta di regime di cassa ritenendo che per i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2023 si applica la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva del 26%.
Tale risposta rende di fatto la delibera di distribuzione entro il 31/12/2022 un requisito necessario ma non sufficiente per l’applicazione del regime transitorio.
Come è intuibile, la sorpresa di questa risposta da parte dell’Agenzia deriva dal fatto che nulla era previsto in termini di momentum del pagamento dei dividenti all’interno della legge n. 205/2017 che istituiva il regime transitorio.
Così, a pochi giorni dalla fine dell’anno, molte aziende si troveranno a fare i conti con la mancanza di liquidità che l’erogazione materiale dei dividendi deliberati può comportare.