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Esigibilità IVA aziende in fallimento: i chiarimenti dell’Agenzia

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La gestione delle imposte in situazioni di insolvenza aziendale, soprattutto per quanto riguarda l’esigibilità IVA per le aziende in fallimento, rappresenta una sfida complessa sia per i curatori fallimentari che per le amministrazioni finanziarie.

In tale contesto, la corretta interpretazione delle norme e l’adeguamento alle direttive dell’Agenzia delle Entrate sono essenziali per assicurare una gestione trasparente e conforme alla legge.

Per questo motivo, con il presente articolo, intendiamo condividere la Risposta a interpello n. 127 del 3 giugno con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo all’esigibilità dell’IVA per le aziende in fallimento e per le operazioni effettuate prima e dopo la dichiarazione di fallimento, offrendo una guida essenziale per i curatori e gli operatori del settore.

Esigibilità IVA aziende in fallimento: contesto normativo e pratico

Un curatore fallimentare si è trovato di fronte alla necessità di gestire l’IVA per un’azienda che, dichiarata fallita nel 2023, ha continuato le attività nel settore della distribuzione di energia elettrica e gas.

Questa prosecuzione delle operazioni era necessaria per evitare interruzioni di servizio essenziali per la comunità e si inserisce nel quadro delle responsabilità del curatore di gestire il patrimonio del soggetto fallito, come stabilito dall’art. 42 della legge fallimentare.

In particolare, il problema specifico dell’IVA riguarda il fatto che il curatore si è trovato a dover gestire e fatturare le forniture di energia non fatturate sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento.

Pertanto, come è intuibile, tale situazione ha sollevato questioni complesse relative alla determinazione del momento di esigibilità dell’IVA e alla sua gestione nelle dichiarazioni fiscali.

Attraverso lo strumento dell’interpello, il curatore fallimentare ha chiesto specifici chiarimenti riguardo alla compilazione della dichiarazione annuale IVA per il 2023, cercando di separare correttamente le operazioni ante e post fallimento.

Inoltre, vi era la necessità di comprendere come gestire l’IVA relativa a prestazioni di servizi, soprattutto per quanto riguarda la fornitura di energia, le cui fatture erano state emesse e ricevute dopo la dichiarazione di fallimento.

Esigibilità IVA aziende in fallimento: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Mediante la risposta all’interpello sopra menzionata, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le operazioni il cui evento generatore del debito IVA si verifichi prima dell’apertura della procedura concorsuale devono essere considerate separate da quelle post fallimento.

Pertanto, il credito IVA non può essere prededucibile e partecipa alla ripartizione dell’attivo come gli altri crediti concorsuali.

In particolare, per la dichiarazione IVA, l’istante deve presentare una dichiarazione con due moduli separati: uno per le operazioni ante fallimento – nel quale barrare la casella in concomitanza del rigo VA3 e indicare le operazioni relative al periodo precedente al fallimento – e uno per quelle post fallimento dove andranno indicate le operazioni attive e passive effettuate nel periodo d’imposta a cui la dichiarazione fa riferimento.

Nel caso in cui dovesse emergere un debito IVA dalle operazioni ante fallimento, le istruzioni di compilazione del dichiarativo riportano che

occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento … in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro.

Pertanto, l’eventuale eccedenza a credito IVA risultante dal quadro VX può essere utilizzata per compensare, mediante modello F24, debiti fiscali e contributivi maturati successivamente all’apertura del fallimento.

Questa separazione assicura che le operazioni siano documentate correttamente, rispettando le normative fiscali e facilitando una gestione trasparente del fallimento.

Implicazioni per la gestione del fallimento e conclusioni

Questa precisazione dell’Agenzia delle Entrate sottolinea l’importanza di una gestione accurata delle questioni fiscali nelle procedure di fallimento. È cruciale che i curatori fallimentari e i gestori finanziari seguano attentamente le linee guida per garantire la corretta dichiarazione e gestione delle passività e delle attività IVA, proteggendo gli interessi di tutti gli stakeholder coinvolti e facilitando una risoluzione equa del fallimento.

L’interpello chiarisce che la corretta applicazione delle norme IVA in contesto di fallimento è fondamentale per la legalità e l’efficienza delle procedure concorsuali. I curatori fallimentari devono essere diligentemente informati e preparati per gestire queste situazioni, assicurando che ogni aspetto fiscale sia trattato con la massima attenzione e conformità alle leggi vigenti.