Il decreto legislativo 148/2015 (art. 26 e successivi) disciplina i fondi di solidarietà, strumenti a sostegno del reddito dei lavoratori che si trovano in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.
Nello specifico, il Fondo di Integrazione Salariale FIS è disciplinato dal decreto interministeriale n. 94343 del 2016 – G.U. 30 marzo 2016 n. 74 e comprende tutti i datori di lavoro che:
- occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti;
- non rientrano nella cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
- appartengono a settori privi di accordi per fondi di solidarietà bilaterale.
Gli interventi del FIS si rivolgono ai lavoratori che vedono la propria attività sospesa o ridotta, con le stesse cause della cassa integrazione ordinaria (a eccezione delle intemperie stagionali) e straordinaria (a eccezione del contratto di solidarietà) o ridotta a causa di eccedenze di personale.
L’assegno di solidarietà è concesso per massimo 12 mesi (quello ordinario per massimo di 26 settimane) in un biennio mobile e copre l’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate. In ogni caso, gli assegni – ordinario e di solidarietà – non possono eccedere i 24 mesi in un quinquennio.
A causa della particolarità dell’attuale contesto sociale ed economico, l’INPS si è espressa per regolamentare alcune specifiche causali per l’accesso al FIS.
FIS: come gestire le domande errate?
Già dall’inizio dell’anno in corso, ci sono stati numerosi errori nella presentazione delle istanze di accesso al Fondo di Integrazione Salariale.
Trattandosi del primo anno di applicazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, l’INPS ha deciso di non scartare tali domande attivando, se necessario, un supplemento di istruttoria.
Di seguito alcuni tra i più comuni errori e le soluzioni proposte:
1. Richiesta di accesso al FIS con una causale ordinaria ma documentazione riferita ad altra causale; domanda presentata con una causale straordinaria ma con scheda relativa a causale ordinaria; domanda con causale straordinaria e documentazione riferita a causale ordinaria di aziende con più di 15 dipendenti.
In questi tre casi farà fede la scheda tecnica allegata, privilegiando in tal modo i presupposti sostanziali, con un supplemento istruttorio se necessario.
2. Domanda FIS con causale Covid, e scheda relativa a causale ordinaria.
In tal caso l’INPS richiederà un supplemento di istruttoria ai datori di lavoro al fine di valutare se la situazione è riconducibile a causale ordinaria.
3. Richiesta con causale straordinaria e relazione riconducibile a causale straordinaria di aziende con più di 15 dipendenti.
Il datore di lavoro sarà invitato dall’INPS a presentare domanda al Ministero del Lavoro competente in ragione delle dimensioni aziendali.