L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso lo scorso 16 febbraio 2022 una Circolare di chiarimenti (in allegato per eventuali approfondimenti) in merito alle recenti modifiche al D.Lgs.81/08 in materia di formazione, addestramento e informazione.
Si riassume la Circolare nei punti più rilevanti:
- Formazione del Datore di Lavoro:
l’obbligo effettivo decorrerà soltanto dopo che sarà adottato il nuovo Accordo Stato-Regioni previsto entro il 30 giugno prossimo
- Formazione di dirigenti e preposti:
fino all’emanazione del nuovo Accordo Stato-Regioni sopraindicato, la formazione deve essere erogata con le regole attualmente in vigore.
Per i preposti la cadenza biennale dell’aggiornamento è applicabile soltanto dopo il nuovo Accordo Stato-Regioni sopraindicato.
Si prevede che verrà adottato un periodo transitorio, che permetterà di passare dal vecchio regime al nuovo.
- Addestramento:
per i lavoratori per cui è necessario un addestramento (ad esempio: nuovi assunti, o introduzione di nuove mansioni, nuove attrezzature, nuovi impianti, nuovi processi di lavoro, nuovi agenti chimici, nuovi DPI, etc) si sottolinea che l’addestramento deve ora obbligatoriamente prevedere una prova pratica e l’esercitazione applicata delle procedure di sicurezza.
L’attività di addestramento (prova pratica e esercitazione) deve essere obbligatoriamente registrata.
La mancata prova pratica e esercitazione sono sanzionate ed equivalgono al mancato addestramento.
Si sottolinea che i nuovi obblighi sull’addestramento sono applicabili per le attività svolte dal 21 dicembre 2021, ovvero da quando sono entrate in vigore le recenti modifiche al D.Lgs.81/08.
Ricordiamo infine che, sempre con decorrenza dal 21 dicembre 2021, la mancata formazione e addestramento concomitanti costituiscono violazione grave che può comportare la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale e una sanzione aggiuntiva di € 300 per ogni lavoratore interessato (D.Lgs.81/08, All.I, voce 3 della tabella), ferme restando le sanzioni già esistenti sulla mancata formazione.
Per ogni eventuale chiarimento e informazione è possibile contattare l’Ing. Silvia Vitali al seguente indirizzo mail: vitali@shco.it.