img

Blog

disegno con megafono per il nuovo intervento normativo sui crediti edilizi bloccati

L’evoluzione della disciplina dell’IVA nei trasporti internazionali è uno dei temi più rilevanti per le imprese italiane che operano nel commercio estero, nella logistica o nella distribuzione internazionale.

Nel corso del 2025 e all’inizio del 2026 il legislatore italiano ha infatti introdotto modifiche normative significative volte ad adeguare il nostro ordinamento ai principi europei in materia di non imponibilità dell’IVA per i trasporti di beni oltre frontiera.

Queste novità non riguardano soltanto la disciplina ordinaria dei trasporti internazionali, ma incidono anche sulle catene di fornitura complesse in cui intervengono intermediari, spedizionieri o sub-vettori. Comprendere questi cambiamenti è fondamentale per chi gestisce commercio internazionale, servizi logistici o catene di distribuzione globali.

Il regime di non imponibilità IVA per i trasporti internazionali: quadro di riferimento

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, numero 2), del DPR n. 633/1972, in vigore anche nel 2026, sono non imponibili ai fini IVA in Italia i servizi di trasporto relativi ai beni in esportazione, in transito, in importazione temporanea o in importazione definitiva quando tali operazioni sono territorialmente rilevanti in Italia e soddisfano i requisiti stabiliti dalla disciplina nazionale.

Il principio di fondo è quello espresso dalla Direttiva IVA 2006/112/CE (in particolare art. 146 e art. 153), secondo cui gli Stati membri devono esentare dall’IVA le prestazioni di servizi, inclusi i trasporti e le operazioni connesse, che sono direttamente collegati alle esportazioni verso Paesi terzi o alle importazioni dal di fuori dell’Unione Europea.

Il problema applicativo: trasporti e intermediari nella catena logistica

Fino a poco tempo fa, l’applicazione pratica della non imponibilità IVA nei trasporti internazionali era oggetto di incertezze interpretative, specie quando i servizi venivano resi non dal vettore principale, ma da intermediari o sub-vettori lungo la catena di fornitura.

Laddove il trasporto di beni veniva affidato a un sub-fornitore o a un partner logistico in nome e per conto dell’operatore principale, il sopracitato articolo 9 del DPR n. 633/1972 era stato interpretato in modo restrittivo dall’Agenzia delle Entrate, escludendo la non imponibilità per i servizi resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore o dal destinatario dei beni.

Tale interpretazione non sempre risultava coerente con gli orientamenti comunitari, in particolare con il concetto di esenzione previsto dalla Direttiva IVA, che non limita il regime di non imponibilità ai soli rapporti diretti tra vettore e committente esclusivo, ma include gli intermediari che operano in nome e per conto di terzi nella catena di esportazione o importazione.

Novità normativa: Dlgs 4 dicembre 2025, n. 186 e ampliamento della non imponibilità

Con il Decreto Legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2025, il legislatore italiano ha introdotto una modifica fondamentale all’articolo 9 del DPR n. 633/1972 al fine di ampliare il regime di non imponibilità IVA dei trasporti internazionali.

In particolare, la modifica normativa ha previsto che:

«le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo comma, anche se resi da intermediari».

Questa aggiunta è rilevante perché estende la non imponibilità anche ai casi in cui intervengono intermediari che agiscono in nome e per conto di esportatori, importatori, titolari del regime di transito o spedizionieri. In pratica, i servizi di trasporto internazionale – comprese le operazioni di spedizione e le prestazioni direttamente collegate al trasporto – restano non imponibili, anche quando non sono resi direttamente dal vettore principale, ma da operatori nell’ambito della catena logistica.

Allineamento alla normativa dell’Unione Europea

L’adeguamento introdotto dal Dlgs n. 186/2025 risponde a un’esigenza di conformità alla normativa comunitaria, in particolare agli articoli 146 e 153 della Direttiva IVA 2006/112/CE.

La disciplina UE, infatti, prevede che la non imponibilità IVA si applichi anche alle prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che partecipano alle operazioni esenti, quando agiscono in nome e per conto di terzi in operazioni transfrontaliere.

Questa interpretazione comunitaria è stata confermata da alcune pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che hanno sottolineato come il regime di non imponibilità non debba essere circoscritto ai soli rapporti diretti, ma debba riflettere la realtà organizzativa delle catene logistiche internazionali.

Impatti per imprese e operatori logistici

Le novità sulla non imponibilità IVA dei trasporti internazionali introdotte con il Dlgs n. 186/2025 e vigenti nel 2026 hanno impatti concreti su molteplici aspetti gestionali e operativi delle imprese:

  • Certezza fiscale e compliance

L’estensione della non imponibilità ai trasporti resi tramite intermediari elimina molte incertezze interpretative e riduce il rischio di contenziosi con l’Amministrazione finanziaria. Per gli operatori logistici e le imprese che affidano servizi di trasporto a sub-vettori o partner nella catena di distribuzione, questa prevedibilità è fondamentale in sede di documentazione e fatturazione IVA.

  • Pianificazione delle operazioni internazionali

La certezza del regime di non imponibilità consente alle imprese di strutturare meglio i contratti di trasporto e di definire in modo più accurato le condizioni commerciali con i propri clienti e fornitori internazionali, influenzando anche la determinazione dei prezzi e delle condizioni di vendita.

  • Snellimento dei processi amministrativi

La possibilità di applicare la non imponibilità anche alle prestazioni rese da intermediari semplifica gli adempimenti contabili legati alla fatturazione e alla registrazione dell’IVA, consentendo di concentrarsi maggiormente sui profili logistici e operativi piuttosto che sugli aspetti procedurali.

Adeguare i processi interni: cosa fare nel 2026

Per le imprese che operano nei trasporti internazionali e nella logistica globale, adeguare i propri sistemi amministrativi significa:

  • rivedere i contratti di trasporto internazionale, includendo la disciplina della non imponibilità IVA anche per le prestazioni rese tramite intermediari;
  • aggiornare i modelli di fatturazione elettronica e i sistemi gestionali per riconoscere correttamente le operazioni di non imponibilità;
  • formare i team di compliance fiscale per evitare errori nella qualificazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA;
  • integrare la documentazione doganale con evidenze utili per la dimostrazione della rilevanza internazionale delle operazioni (esportazione, transito o importazione).