I trasferimenti di valuta verso l’estero, così come quella ricevuta dall’estero, è sempre stata oggetto di monitoraggio fiscale. Com’è intuibile la ratio di tale attività di controllo risiede nell’intento del legislatore di evitare attività fraudolente, soprattutto quelle intente a escludere dei capitali dalla tassazione italiana.
Così, con l’obiettivo di inasprire tale monitoraggio, nei mesi scorsi è stata introdotta una modifica normativa decisamente più stringente, sia in termini di limiti sia per in termini di momentum di applicabilità.
Il D.L. n. 73/2022 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” ha modificato l’articolo 1 del D.L. n. 167/1990 (convertito in L. n. 227/1990) con l’intento di riformare le verifiche fiscali dei trasferimenti da e verso i Paesi esteri di valuta, titoli e valori.
Tale attività di verifica era da tempo attiva sul territorio italiano grazie a delle incombenze procedurali poste a carico di operatori intermediari finanziari e taluni operatori non finanziari.
In particolare, la disposizione prevedeva e prevede che alcuni soggetti, tra i quali spiccano gli intermediari finanziari, abbiano l’obbligo di comunicare i trasferimenti da e per l’estero di mezzi di pagamento in senso lato.
I soggetti che vedono le proprie attività di trasferimento denaro segnalate sono persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art.5 del TUIR e riguardano operazioni eseguite per conto o a favore di essi.
Dal 22 giugno 2022, il Decreto Semplificazioni non varia nella sostanza l’obbligo di segnalazione, ma introduce due importanti novità. Confermate poi tramite la Legge di conversione n. 122 del 4 agosto 2022, pubblicata in GU n. 193 del 19 agosto 2022.
Le novità sui trasferimenti di denaro
Come anticipato in apertura, le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni sono due.
La prima variazione riguarda la riduzione del limite a partire dal quale scatterò l’obbligo di segnalare i movimenti. In particolare, si passa dai € 15.000 ai € 5.000. Pertanto, tutte le operazioni da e per l’estro superiori ai 5.000 euro saranno segnalate.
La seconda novità riguarda il momento a partire dal quale sarà applicabile tale nuovo limite. Infatti, il c. 2 dell’art. 16 del predetto D.L. n. 73/2022 stabilisce che la variazione dell’applicazione sarà retroattiva. In definitiva, tutte le operazioni da e per l’estero superiori ai 5.000 euro saranno segnalate, a partire da quelle poste in essere dal 1° gennaio 2021.
Sebbene sia facilmente intuibile il desiderio del legislatore di esercitare una stretta sul sistema di verifica dei trasferimenti di denaro, quest’ultimo punto legato alla retroattività lascia molto perplessi.
Il voler conoscere le operazioni che per rilevanza di ammontare potrebbero potenzialmente celare illeciti, anche in materia di lotta all’antiriciclaggio, e che quindi si desidera includere nell’ambito del monitoraggio fiscale, appare del tutto comprensibile.
Ciò che risulta meno comprensibile ai più, è il voler includere nell’attività di monitoraggio anche operazioni pregresse, non consentendo in tal modo a chi le ha realizzate di sapere a cosa andava in contro e rimettendo in discussione delle operazioni che fino a poco tempo addietro erano viste sotto un’altra luce.
Tuttavia, in tema di monitoraggio fiscale pare che la retroattività sia una prassi consolidata del legislatore italiano che anche nel 2014 volle innalzare i limiti dai € 10.000 ai € 15.000 includendo altresì le operazioni realizzate nell’anno 2013 e dandone, peraltro, comunicazione attraverso un comunicato dell’Agenzia delle Entrate datato 24 aprile 2014.
Quali operazioni verranno segnalate per il monitoraggio fiscale e da chi?
La normativa legata al monitoraggio fiscale delle operazioni da e verso l’estero, non riguarda solo il trasferimento di denaro contante, ma anche tutte le operazioni tracciate, eseguite quindi a mezzo di carte di credito o di pagamento, assegni e vaglia postali, polizze di pegno o assicurative, ordini di pagamento o di accreditamento.
Si tratta pertanto di tutte le operazioni aventi a oggetto trasferimento di valore ed eseguite mediante ogni strumento che consenta di trasferire, movimentare o acquisire valore, anche per via telematica.
A tal proposito, va segnalato che sono oggetto di comunicazione anche i trasferimenti da e verso l’estero eseguiti a mezzo di valuta virtuale.
I soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni sono gli intermediari finanziari, i confidi, i soggetti abilitati a erogare micro credito, i cambia valuta e i prestatori di servizi legati alle valute virtuali.
In particolare, al superamento della soglia dei 5.000 euro, tali soggetti dovranno segnalare le operazioni di trasferimento di denaro e comunicare alcuni dati sensibili legati all’identificazione dell’esecutore, o del titolare effettivo, la data, l’importo e la causale dell’operazione oltre che il metodo di pagamento utilizzato.