È stato pubblicato nella G.U. n. 297 del 30.11.2020 il Decreto-legge 157 del 30 novembre 2020 (Decreto “Ristori Quater”) che segue ed aggiorna diverse disposizioni contenute nei precedenti D.L. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto “Ristori”), D.L. 149 del 9 novembre 2020 (Decreto “Ristori Bis”) e D.L. 154 del 23 novembre 2020 (Decreto “Ristori Ter”).
Di seguito, pertanto, andiamo a riassumere le principali previsioni contenute nell’ultimo provvedimento emanato.
Lavoro e Fisco
Sospensione dei versamenti del mese di dicembre per Iva, ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (IRPEF, addizionali regionali e comunali) e contributi INPS a carico del datore di lavoro.
Il Decreto in commento dispone la sospensione dei termini di versamento che scadono nel mese di dicembre relativi a:
- il versamento relativo all’IVA del mese di novembre scadente il 16/12/2020;
- il versamento dell’acconto IVA scadente il 28/12/2020;
- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunali IRPEF operate in qualità di sostituti d’imposta di competenza del mese di novembre;
- contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro di competenza del mese di novembre (restano esclusi e, dunque, dovranno essere versati, i premi INAIL).
Sebbene nella norma non vi sia alcuna indicazione in merito, si ritiene che, in attesa di chiarimenti ministeriali, vada esclusa dall’ambito di applicazione della sospensione fiscale e contributiva la quarta rata relativa a ritenute e contributi sospesi causa COVID-19 in forza dei precedenti interventi legislativi la quale, pertanto, dovrà essere regolarmente versata.
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
- in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure
- mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
La platea dei destinatari della sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre risulta essere potenzialmente molto ampia:
- Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio nazionale con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
Non si tiene conto dell’ammontare dei ricavi (50 milioni di euro) né della diminuzione del fatturato (33%) per:
- Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio nazionale che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
- Soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio dello Stato.
- Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni arancioni e rosse);
- Soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L. 149/2020 (commercio al dettaglio) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni rosse);
- Soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni rosse).
Per le valutazioni circa il “colore” delle Regioni in vista della sospensione dei versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020, occorrerà fare riferimento alla situazione in essere alla data del 26 novembre 2020:
Regione o provincia autonoma | Zona di appartenenza al 26.11.2020 |
Abruzzo | Rossa (scenario di massima gravità e livello di rischio alto) |
Bolzano Prov. Autonoma | |
Calabria | |
Campania | |
Lombardia | |
Piemonte | |
Toscana | |
Valle d’Aosta | |
Basilicata | Arancione (scenario di elevata gravità e livello di rischio alto) |
Emilia Romagna | |
Friuli Venezia Giulia | |
Liguria | |
Marche | |
Puglia | |
Sicilia | |
Umbria |
Misure in materia di integrazione salariale
All’art. 13 viene disposto che i trattamenti di integrazione salariale Covid-19, di cui all’articolo 1, del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cd. Decreto “Agosto”) siano riconosciuti anche ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, estendendo così la platea dei beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale anche ai lavoratori assunti successivamente al 13 luglio 2020, purché in forza alla data di entrata in vigore del Decreto in questione (9 novembre 2020).
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e incaricati alle vendite a domicilio
Ai lavoratori dipendenti del settore turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuta un’ulteriore indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro come segue:
- Ai lavoratori stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento.
- Alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
- Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
- titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
É riconosciuta, inoltre, un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, che, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente) né titolari di pensione individuati come segue:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 e siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata, alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità, è riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Le indennità di cui sopra non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La domanda è presentata all’INPS entro il 15 dicembre 2020 secondo le modalità stabilite dall’Istituto.
Indennità per i lavoratori sportivi
L’art. 11 prevede l’erogazione (da parte della società Sport e Salute S.p.A.), per il mese di dicembre 2020, di un’indennità pari a 800 euro, nel limite massimo di 170 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche.
Ai fini dell’erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.
Estensione contributi a fondo perduto
Viene previsto un contributo a fondo perduto, nella misura del 100% di quello previsto dal D.L. “Rilancio” ai soggetti che:
- hanno la partita IVA attiva al 25.10.2020;
- abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente di seguito elencate.
Codice ATECO | Descrizione |
46.12.01 | Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili – lubrificanti |
46.14.03 | Agenti e rappresentanti di macchine e attrezzature da ufficio |
46.15.01 | Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche |
46.15.03 | Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera |
46.15.05 | Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia – scope, spazzole, cesti e simili |
46.15.06 | Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta |
46.15.07 | Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta |
46.16.01 | Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento |
46.16.02 | Agenti e rappresentanti di pellicce |
46.16.03 | Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) |
46.16.04 | Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima |
46.16.05 | Agenti e rappresentanti di calzature e accessori |
46.16.06 | Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio |
46.16.07 | Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi |
46.16.08 | Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e pelle |
46.16.09 | Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle |
46.17.01 | Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati |
46.17.02 | Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi |
46.17.03 | Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi |
46.17.04 | Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari |
46.17.05 | Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari |
46.17.06 | Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi |
46.17.07 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco |
46.17.08 | Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco |
46.17.09 | Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco |
46.18.22 | Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici |
46.18.92 | Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria |
46.18.93 | Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi |
46.18.96 | Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria |
46.18.97 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari NCA (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) |
46.19.01 | Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno |
46.19.02 | Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno |
46.19.03 | Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno |
Tale contributo verrà erogato in automatico dall’Agenzia delle Entrate ai soggetti che hanno richiesto il contributo previsto dal D.L. Rilancio, per gli altri soggetti sarà necessario presentare apposita istanza entro la data del 15/01/2020.
Soggetti esenti dal versamento IMU
Viene precisato che le esenzioni IMU previste dalle varie normative emanate ad oggi per l’emergenza per la pandemia, competono a qualunque soggetto passivo del tributo sugli immobili oggetto di agevolazione, sempre alla condizione se si tratti anche del gestore dell’attività economica in esso esercitata. Possono quindi evitare di pagare il tributo su tali immobili anche (ad esempio) usufruttuari, concessionari, superficiari ed utilizzatori dei contratti di locazione finanziaria.