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Regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate | Clarity Group

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Clarity Group 6 Dicembre 2022 Nessun commento

L’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205  (Legge di bilancio 2018) ha modificato il regime impositivo dei redditi di natura  finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa in  relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni qualificate. In particolare, a  tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota (nella misura del 26 per  cento) nonché le medesime modalità di tassazione previste per le partecipazioni  non qualificate.

Tali disposizioni si applicano, come espressamente previsto dal comma  1005, ai redditi di capitale “percepiti” dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi  realizzati a partire dal 1° gennaio 2019.  

Con il successivo comma 1006, tuttavia, il legislatore ha introdotto una  deroga a tale principio generale di decorrenza del regime di tassazione degli utili  prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono  partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino all’esercizio  in corso al 31 dicembre 2017. Più precisamente, tale disposizione prevede che «alle soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino  all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31  dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio  2017».

A tal fine il citato comma 1006 prevede espressamente l’applicazione del  regime transitorio «alle distribuzioni di utili […] deliberati dal 1° gennaio 2018  al 31 dicembre 2022». In merito, la relazione illustrativa, a chiarimento della  portata della disposizione, afferma che il comma 1006 «prevede che, in deroga  alle norme in esame, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino  all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino  al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26  maggio 2017» (grassetto aggiunto, n.d.r.). 

Alla luce di quanto precede, il predetto regime transitorio si applica agli  utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime,  a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con  delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal  fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva. 

Al riguardo, si ritiene opportuno osservare, in termini generali, che per le  società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui  l’assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili. La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento  dell’approvazione della stessa.

Resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di  contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti, come ad esempio  nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del  socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di  pagamento prevedono termini ultrannuali (dando luogo tali fattispecie a un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati  in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori  di partecipazioni qualificate).