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Sanzioni salate per l’invio dati al Sistema tessera sanitaria | Clarity Group

L’articolo 3 del D. Lgs. 175/2014 al terzo comma dispone l’obbligo in capo agli operatori sanitari di inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati riguardanti le prestazioni erogate.

All’interno della definizione di operatori sanitari rientrano, oltre ai medici, anche le farmacie, gli odontoiatri, gli ambulatori specialistici e tutte le strutture atte all’erogazione di prestazioni e servizi sanitari, compresi quelli di assistenza protesica.

Le informazioni inviate andranno poi a popolare la dichiarazione dei redditi precompilata di coloro che hanno usufruito delle prestazioni.

I termini entro cui inviare telematicamente le informazioni al Sistema Tessera Sanitaria sono stati stabiliti dall’articolo 7, comma 1, del DM 19 ottobre 2020 e sono i seguenti:

  • entro il 30 settembre 2022 per le spese inerenti al primo semestre del 2022;
  • entro il 31 gennaio 2023 per le spese del secondo semestre 2022;
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento di spesa, per tutte le prestazioni rese a partire dal 1° gennaio 2023.

 

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate si è espressa per chiarire i dubbi in merito al sistema sanzionatorio dell’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

 

L’interpretazione severa dell’Agenzia delle Entrate

L’oggetto del contendere riguardava le violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria.

In particolare ci si interrogava sull’interpretazione del termine “comunicazione” contenuta all’interno dell’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che recita: “In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione.

 

Gli interrogativi rivolti all’Agenzia delle Entrate riguardavano la possibilità che l’espressione “comunicazione” potesse intendere uno di 3 possibili riferimenti seguenti:

  • il singolo documento di spesa, scontrino parlante o fattura, contenuto in un invio telematico;
  • il file telematico totale delle spese sanitarie inviato al Sistema tessera sanitaria dall’operatore;
  • le spese complessive relative a ciascun codice fiscale dei clienti inseriti nel file telematico.

Nel fornire risposta in merito, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla relazione illustrativa del sopracitato decreto legislativo n. 175/2014.

In particolare, l’Agenzia si rifà ad un’espressione del decreto che richiede l’applicazione di una “risposta punitiva adeguata e congrua”.

A fronte di questo, gli esperti del fisco, concludono che il termine “comunicazione” vada interpretata in maniera stringente e che quindi la sanzione vada applicata per ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o inviato tardivamente.

Tale interpretazione è dovuta al fatto che una lettura differente non consentirebbe “l’effetto di dissuasione” richiesto dalla relazione illustrativa.

In definitiva, quindi, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa inviato, non prevedendo neppure la possibilità di ricorrere al cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

 

Il cumulo materiale delle sanzioni per la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria

L’assenza del cumulo giuridico è pallidamente compensata da un cumulo materiale di 50.000 euro massimo, che tutela gli operatori sanitari di maggiori dimensioni e fatturato.

A titolo esemplificativo, a fonte di 350 comunicazioni errate si ha una sanzione di 35.000 euro, mentre se si sono inviate 650 comunicazioni errate, si ha la sanzione massima di 50.000 euro in luogo di quella ordinaria che sarebbe di 65.000 euro.

 

Come avere una sanzione minore?

Data la pesantezza delle sanzioni previste, è bene indicare anche tre modalità che consentono di ridurre l’impatto delle sanzioni pecuniarie:

  • se la comunicazione errata viene corretta entro 5 giorni dalla scadenza, non si ha l’applicazione della sanzione, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 3 del D. Lgs. 175/2014;
  • se la comunicazione è trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro, in luogo delle ordinarie 50.000 euro;
  • se l’operatore sanitario vuole pagare una sanzione ridotta, può ricorrere al ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.

In questo caso occorre utilizzare nel modello F24 con il codice tributo 8912 e la sanzione sarà ridotta di un terzo, con un cumulo materiale massimo di 20.000 euro.