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Società benefit: cosa sono e i vantaggi di scegliere questa forma giuridica

La società benefit è stata introdotta nell’ordinamento italiano con la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) e da allora il numero di imprenditori che hanno optato per questa forma giuridica è cresciuto notevolmente.

Il motivo è da ricercare nell’innovazione che contraddistingue le società benefit e nei vantaggi che questa offre, primo fra tutti una maggiore attrattività degli investimenti.

La società benefit è una nuova forma giuridica alla quale possono ricorrere le imprese senza requisiti di dimensione e fatturato e indipendentemente se siano società di persone o di capitali.

Il nostro Paese ha fatto da apripista in Europa nell’introdurre questa novità, con l’obiettivo di fornire uno strumento ad hoc per realizzare uno sviluppo societario sostenibile.

A fine di offrire maggiori possibilità alle imprese di ricorrere a tale modello, il legislatore italiano ha previsto la possibilità che una società possa optare per questa forma giuridica sia in fase di costituzione, sia successivamente attraverso una modifica dell’atto costitutivo.

 

Caratteristiche della Società Benefit

La caratteristica madre che contraddistingue la Società Benefit è il perseguimento di uno scopo a beneficio del territorio e della comunità in cui la stessa è inserita.

Questo scopo si può affiancare allo scopo principale per cui la società è nata, di lucro o mutualistico sia che sia.

Pertanto, l’elemento indispensabile è che nel perseguire il suo scopo aziendale, la società lavori in maniera interdipendente con il territorio.

Per il legislatore, interdipendenza significa che da un lato l’azienda riversa sul territorio gli effetti positivi dell’attività che svolge – e delle modalità in cui la svolge – e dall’altro lato il territorio circostante influenza e quasi indirizza l’operato dell’azienda stessa.

Fattivamente, la società dovrà richiedere di diventare una Società Benefit e dovrà individuare e indicare gli scopi di beneficio comune che intende perseguire.

Tale beneficio deve rispondere a dei requisiti:

  • deve ridurre degli effetti negativi o portarne di positivi;
  • deve avere come beneficiari persone, comunità, beni culturali, territorio o enti e associazioni.

L’aspetto principale è che la società incarni il valore di responsabilità sociale di impresa e che voglia, concretamente, lavorare per migliorare il contesto in cui opera.

 

Trasformare una società in Società Benefit o crearla ex novo

Se in fase di costituzione si vuole creare una Società Benefit, occorrerà comunicarlo al notaio perché atto costitutivo e statuto saranno redatti in conformità a tale scelta.

In particolare nei punti relativi all’oggetto sociale e ai doveri degli amministratori.

Questa indicazione vale per tutte le società, di persone e di capitali, fatta eccezione per le startup innovative che dovranno anche redigere l’atto costitutivo in formato digitale.

Se invece si ha già una società “ordinaria” e la si vuole trasformare in Società Benefit, occorrerà effettuare una modifica societaria.

Perché questa possa avvenire, è necessario convocare l’assemblea straordinaria per la delibera e recarsi dal notaio per la modifica degli atti societari, nello specifico, dello statuto.

Nel momento in cui si costituisce o si trasforma una società in Benefit, bisognerà inserire:

  • nell’oggetto sociale il riferimento allo scopo di beneficio comune;
  • nella denominazione sociale la dicitura “Società Benefit” o “SB”;
  • nello statuto una norma riguardante le disposizioni della Società in quanto benefit, tra cui identificare il responsabile di funzioni e redigere la relazione annuale.

Vediamo quest’ultimo punto nel dettaglio.

 

Il responsabile di funzioni e la relazione annuale

La Società Benefit ha l’obbligo di identificare una o più persone al suo interno con funzioni legate al perseguimento dello scopo di beneficio comune.

È l’articolo 1 comma 380 della Legge n. 208/2015 che contiene tale obbligo e che pone la responsabilità di nomina in capo all’organo amministrativo.

Il responsabile va individuato nella figura di un amministratore, un institore, un procuratore o comunque una persona che abbia il potere decisionale in azienda.

Il suo compito è supervisionare la vita societaria affinché questa sia tesa al raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune inseriti nello statuto, con azione di supporto agli amministratori.

La relazione annuale è un obbligo in capo alle Società Benefit che dovranno allegarla al bilancio di esercizio e pubblicarla sul sito internet dell’azienda, se presente.

È disciplinata dall’articolo 1 comma 382 della Legge 208/2015 e la sua redazione è di competenza dell’Organo amministrativo.

 

Il contenuto minimo obbligatorio della relazione annuale prevede di inserire la descrizione:

  • degli obiettivi di beneficio sociale che si volevano raggiungere nell’anno, con modalità e azioni necessarie intraprese ed eventuali fatti esterni che lo abbiano rallentato o impedito;
  • dell’impatto sociale generato grazie all’utilizzo di metriche che rispondano ai requisiti stabiliti dalla sopracitata Legge;
  • degli obiettivi previsionali per l’esercizio successivo.

Spetta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vigilare in merito alle azioni intraprese dalla società e al raggiungimento degli obiettivi, con poteri sanzionatori in caso di eventuali inadempienze.