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Superbonus tra controlli, rischi e responsabilità

Il superbonus è l’agevolazione fiscale stabilita dall’articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per specifici interventi di efficientamento energetico, come l’installazione di impianti fotovoltaici, il rifacimento del cappotto termico degli immobili e l’installazione negli edifici di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Tale incentivo si colloca in un quadro di normative europee volte a ridurre gli impatti ambientali degli edifici urbani, tant’è che nel nostro Paese la legge di bilancio 2022 ha prorogato i termini per fruire dell’agevolazione.

L’Italia ha reagito con entusiasmo alla concessione di tale beneficio fiscale, con oltre 95.000 interventi realizzati durante il 2021.

Tuttavia, tali disposizioni normative hanno lasciato spazio ai soggetti meno probi per frodare il fisco con operazioni illecite.

Per contrastare tali comportamenti, l’Agenzia delle Entrate si è da poco espressa con la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022. Dove, oltre a offrire un quadro riassuntivo sul tema, si è dedicato un intero paragrafo (il 5.3) alle attività di controllo e alle responsabilità nell’utilizzo dei crediti di imposta.

Il fulcro dell’azione di controllo e sanzionatoria da parte dell’Amministrazione Finanziaria risiede nel principio e nella natura della diligenza richiesta dai soggetti coinvolti.

In particolare, è prevista la responsabilità in solido per i soggetti che, a vario titolo, agiscono in carenza di diligenza e in circostanze in cui tale diligenza avrebbe di fatto impedito il compimento di violazioni e il beneficio di liquidità da parte di soggetti promotori di illecito.

Parallelamente, l’Amministrazione Finanziaria agirà per rendere i controlli sempre più capillari e rigorosi.

 

I controlli dell’Agenzia sul Superbonus

Nel mare magnum dell’attività di verifica eseguita dall’amministrazione finanziaria in tema di bonus edilizi, i punti di partenza restano due:

  • l’assenza dei requisiti richiesti dalla normativa;
  • il non aver eseguito gli interventi agevolati.

Queste fattispecie determinano il recupero dell’importo della detrazione ottenuta con la maggiorazione di sanzioni e interessi – ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 471/1997.

Dettagliando l’attività di verifica e controllo posta in essere dall’Agenzia delle entrate, è bene tenere conto dei seguenti punti:

  • prioritariamente, si verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti che hanno dato diritto alla detrazione e si procede al recupero dell’importo in caso questi siano carenti e non integrati nei modi e nei termini stabili;
  • l’Agenzia agisce per il recupero della detrazione, maggiorata di sanzioni e interessi, nei riguardi del soggetto beneficiario;
  • i soggetti diversi dal beneficiario, intesi come fornitori e soggetti cessionari, rispondono nei casi di utilizzo irregolare del credito d’imposta ad esempio se effettuato in misura maggiore rispetto a quello riconosciuto e ricevuto;
  • è prevista la responsabilità in solido dei soggetti diversi dal beneficiario dell’agevolazione. In particolare del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il riconoscimento dell’importo di detrazione non spettante.

Come introdotto in apertura è proprio l’aspetto della responsabilità in solido che si prefigge l’obiettivo di contrastare comportamenti fraudolenti.

Tale responsabilità è da valutare all’interno della singola operazione specifica ed è basata sullo stringente principio di diligenza, che il rispetto della quale avrebbe permesso di evitare le violazioni.

 

Quale diligenza richiesta per evitare la responsabilità in solido?

L’Agenzia stabilisce che il livello di diligenza richiesto varia a seconda della natura del soggetto: tra i cessionari, gli intermediari finanziari pertanto devono osservare un livello prominente di diligenza professionale.

Esistono due ambiti che i preposti a controlli tengono a riferimento per valutare la sussistenza del profilo della diligenza:

  1. i profili oggettivi e soggettivi dell’operazione che possono costituire degli alert circa la falsità del credito;
  2. i profili inerenti alla normativa antiriciclaggio.

Rispetto ai profili oggettivi e soggettivi, il controllo dell’amministrazione finanziaria è incentrato su:

  • assenza di documentazione o contraddittorietà documentale;
  • incoerenza reddituale e patrimoniale tra il profilo del beneficiario dell’agevolazione e il valore dei lavori;
  • incoerenza tra il valore dell’immobile e l’importo del credito;
  • anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
  • non effettuazione dei lavori.

In aggiunta a tali ambiti di verifica, l’Agenzia considera anche la normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.

Tale riferimento consente di valutare dei profili rilevanti in termini di indicatori della responsabilità dei soggetti coinvolti.

Questo è reso possibile grazie all’incrocio delle informazioni ottenute dalle comunicazioni diramate dalla Banca d’Italia in merito alle anomalie in termini di antiriciclaggio.

La responsabilità in solido prevista dalla normativa impone ai soggetti coinvolti un alto livello probatorio volto a dimostrare l’osservanza della diligenza richiesta dall’incarico ricoperto per impedire che l’illecito fosse commesso.